Circolare 14603

Esami di Stato A.S. 2022/2023. Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati interni e privatisti

Sulla base delle indicazioni fornite con la nota MIUR 24344 del 23/09/2022, si comunicano le seguenti date per la presentazione – sia da parte dei candidati interni che da parte dei candidati esterni – delle domande di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore, che si svolgeranno nel corrente anno scolastico:

  • 30 novembre 2022 termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio Dirigente Scolastico e dei candidati esterni al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza;
  • 31 gennaio 2023 termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti le penultime classi che chiedono di sostenere l’esame di Stato per abbreviazione per merito*;
  • 21 marzo 2023 termine di presentazione delle domande al Direttore dell’ Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza dopo il 31 gennaio 2023 e prima del 15 marzo 2023 e intendano partecipare agli Esami di Stato in qualità di candidati esterni.

Si ricorda che ai sensi del’art. 13, del d.lgs. n.62/2017, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno in corso dei percorsi di istruzione secondaria.

*Agli alunni delle classi 4^:
Sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli Esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissione alla classe successiva nei due anni precedenti.

Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.

Il Dirigente Scolastico

Prof. CARLO DI MICHELE

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